RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI DIPENDENTE DA REATO – RIPARAZIONE DELLE CONSEGUENZE DEL REATO (ART. 17 D.LGS. 231/2001)

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Principali orientamenti giurisprudenziali

 

“Non può ritenersi integrata la fattispecie di cui all’art. 17 d.lgs. 231/2001 (Riparazione delle conseguenze del reato), nel caso in cui una società abbia previsto un fondo di accantonamento, con l’obiettivo di risarcire il danno provocato ad alcuni Comuni per la commissione da parte dei vertici di una pluralità di episodi di corruzione.

La sola previsione in bilancio di una riserva indisponibile – per quanto di entità considerevole e certificata dal collegio sindacale – non può valere come adempimento della prestazione alternativa al risarcimento integrale del danno, ovvero all’eliminazione delle conseguenze dannose del reato, che comporta la mancata applicazione delle sanzioni interdittive.

Una cosa, infatti, è la «messa a disposizione» del danneggiato della somma idonea al risarcimento, valida al fine della sospensione della misura cautelare (art. 49 d.lgs. 231/2001), altra è, appunto, l’effettivo ed integrale risarcimento del danno previsto dall’art. 17 del Decreto” (Cass. pen., sent. n. 326/2014).

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