RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI DIPENDENTE DA REATO – CONDOTTA DEGLI AMMINISTRATORI – INTERESSE O VANTAGGIO DELL’ENTE (Dlgs. 231/2001)

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Principali orientamenti giurisprudenziali

 

“L’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti preposti ex. d.lgs. n. 231/2001, ma non risponde se tali soggetti hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi. Di fronte alla commissione di illecite, autonome, condotte appropriative da parte degli amministratori, pertanto, non appare corretta l’argomentazione secondo la quale la fittizia copertura del passivo avrebbe consentito alla società di proseguire la propria attività di riscossione, procurandole così un evidente vantaggio. È plausibile, infatti, che l’attività manipolativa degli amministratori infedeli, volta ad occultare il passivo, fosse funzionale ad assicurare copertura alle illecite appropriazioni, anziché ad arrecare un vantaggio alla società di appartenenza” (Cass. pen., sez. V, 24.09.2013, n. 45969).

 

 “L’espressione “l’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio”, contenuta nella norma di cui all’art. 5, D.Lg. 231/2001, va intesa nel senso che la responsabilità della persona giuridica non è affatto esclusa laddove l’ente abbia avuto un interesse concorrente a quello dell’agente o degli agenti che, in posizione qualificata nella sua organizzazione, abbiano commesso il reato presupposto” (Cass. pen., sez. VI, 22.05.2013, n. 24557).

 

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