Nelle condotte di omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto da parte di una società non è ravvisabile il dolo nell’ipotesi in cui il mancato adempimento sia dipeso unicamente dall’inosservanza dei termini di pagamento da parte dei clienti nonché dalla pretesa degli istituti bancari che imponevano alla società di rientrare immediatamente nelle posizioni di sofferenza, incamerando automaticamente i pagamenti accreditati sui conti, così determinando la totale illiquidità della società e, per l’effetto, l’impossibilità materiale di dare seguito all’obbligazione tributaria (G.I.P. Como, 15.04.2014).