Non può essere contestato agli amministratori di una società fallita che gli stessi, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, tenevano i libri sociali e le scritture contabili in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, nel caso in cui pur in assenza del libro giornale sia stata consegnata all’ufficio della curatela il libro mastro. Tale registro è, infatti, l’emanazione per codice conto del libro giornale e la sussistenza delle schede contabili rende possibile risalire ad ogni fatto inerente la contabilità aziendale oggetto di rilevazione. (Nel caso di specie, gli imputati, amministratori di una società fallita, venivano assolti per insussistenza del fatto materiale contestato; Trib. Milano, 15.04.2013, n. 4765).