Principali orientamenti giurisprudenziali
“E’ idoneo ad integrare l’evento del reato di atti persecutori un grave e perdurante stato di turbamento emotivo, essendo a tal fine sufficiente che gli atti abbiano avuto un effetto destabilizzante della serenità e dell’equilibrio psicologico della vittima, non essendo richiesto l’accertamento di uno stato patologico, considerato che la fattispecie incriminatrice di cui all’art. 612-bis c.p. non costituisce una duplicazione del reato di lesioni in cui l’evento è configurabile sia come malattia fisica che come malattia mentale e psicologica” (Cass. pen., sez V, 29.04.2013 n. 18819).