L’art. 423 c.p.p., che prevede la possibilità per il P.M. di modificare nel corso nell’udienza preliminare l’imputazione, non risulta applicabile agli imputati che abbiano optato per il rito abbreviato, poiché l’art. 441 bis c.p.p. subordina l’applicazione dell’art. 423 c.p.p., nel giudizio abbreviato alla sussistenza delle ipotesi di cui agli art. 438, comma 5 e 441, comma 5 c.p.p. (Fattispecie in cui i difensori di alcuni imputati, dopo aver sollevato l’eccezione di indeterminatezza e genericità del capo di imputazione, accolta dal giudice, optavano per il rito abbreviato. La scelta di tale rito ha impedito l’applicazione a tali imputati della modifica del capo di imputazione operata dal P.M. nel corso dell’udienza preliminare) (G.U.P. Bari, 26.01.2012).