La misura cautelare di cui all’art. 284 c.p.p. può essere revocata quando il tempo trascorso dalla persona sottoposta ad indagini agli arresti domiciliari e alla custodia cautelare in carcere è da considerare proporzionato alla pena irroganda, tenuto conto, altresì, dell’efficacia deterrente che ha sull’indagato il decorso del tempo (G.I.P. Milano, ordinanza di revoca degli arresti domiciliari, 12.05.2013).