“Ai fini del giudizio sulla personalità, richiesto in materia cautelare dall’art. 274, comma 1 lettera c) c.p.p., si deve tener conto anche dei precedenti giudiziari. Questi infatti, ancorché non menzionati espressamente nella norma hanno una loro importanza ai fini del giudizio sulla capacità a delinquere, come si desume dall’art. 133 c.p., in ogni caso in cui l’ordinamento imponga una valutazione della personalità dell’indagato o dell’imputato” (Cass. pen., sez. V, 15.05.2013, n. 21026).