Nessuna responsabilità può essere ascritta alla dirigente scolastica, in quanto alla stessa compete il dovere di dare le opportune istruzioni al personale insegnante (dovere regolarmente adempiuto nel caso di specie, avendo previsto l’accompagnamento dei bambini ai servizi da parte di una figura adulta) mentre le istruzioni ai collaboratori scolastici e il reperimento degli strumenti antinfortunistici (tra i quali i cartelli di segnalazione) competono, eventualmente, al dirigente amministrativo che possono – in ogni caso – trovare un limite invalicabile nella limitazione delle risorse messe a disposizione dall’ente pubblico preposto (il Comune) e di cui il dirigente scolastico non può farsi carico privatamente e personalmente (Nel caso di specie il dirigente scolastico dell’istituto fu assolta perché le gravi lesioni che riportò un bambino scivolando sul pavimento dei servizi non vennero ritenute alla stessa imputabile; Trib. Como, 30.07.2010, n. 566).