La stipula del contratto di appalto non spoglia la committente, nel cui interesse si svolge l’attività, dei doveri connessi alla vigilanza e controllo. La committente non smette di essere destinataria delle norme sulla posizione di garanzia perché il coinvolgimento dell’impresa appaltatrice non fa venir meno la garanzia. Il committente non è descritto dalle norme come semplice spettatore di iniziative altrui, ma è portatore di ampi poteri/doveri di sollecitazione e controllo tutti tesi a paralizzare la riconosciuta situazione di pericolo (Trib. Milano, sez. V pen., 11.07.2013, n. 9080).