INFORTUNI SUL LAVORO – LESIONI COLPOSE – CONCORSO COLPOSO DEL LAVORATORE – RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO (ARTT. 40, COMMA 2, 41, COMMA 2, 590 C.P., ART. 20 D.LGS. N. 81/2008)

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Le norme dettate in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro perseguono il fine di tutelare il lavoratore persino in ordine ad incidenti derivati da sua negligenza, imprudenza ed imperizia, sicché la condotta imprudente dell’infortunato non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l’evento quando sia comunque riconducibile all’area di rischio inerente all’attività svolta dal lavoratore ed all’omissione di doverose misure antinfortunistiche (Trib. Milano, sez. V pen., 11.07.2013, n. 9080).

 

Non appare giuridicamente configurabile un concorso di colpa del lavoratore nel caso di violazione, da parte di altre persone, di norme espressamente dirette a prevenire proprio le conseguenze di tali suoi comportamenti colposi. Non v’è concorso di colpa se il lavoratore che presta la sua attività in altezza e non è stato munito delle cinture di sicurezza pone un piede in fallo per disattenzione; o nel caso in cui, sempre per disattenzione (e quindi per una condotta negligente) viene a contatto con un meccanismo in movimento non protetto e in tutti i casi consimili nei quali la funzione della regola cautelare è diretta a prevenire proprio le conseguenze di tali condotte negligenti (o anche imprudenti o imperite) (Trib. Milano, sez. V pen., 11.07.2013, n. 9080).

 

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