Principali orientamenti giurisprudenziali
“Gli obblighi di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sui luoghi di lavoro, che per legge fanno capo al datore di lavoro, gravano, nel settore degli enti pubblici, sul titolare effettivo del potere di gestione che, all’interno delle aziende sanitarie locali si individua, in assenza di delega, nel direttore generale; peraltro, tali obblighi di prevenzione possono gravare anche sul funzionario non avente qualifica dirigenziale che sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice dell’amministrazione tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e che sia altresì dotato di poteri decisionali e di spesa” (Cass. pen., sez. VI, 27.05.2013, n. 22911).