Principali orientamenti giurisprudenziali
“In tema di guida in stato di ebrezza, l’accertamento strumentale per l’individuazione dello stato di ebrezza (cosiddetto alcoltest), costituisce atto urgente sullo stato delle persone disciplinato dall’articolo 354 del c.p.p. al quale il difensore può assistere in virtù del successivo articolo 356, senza diritto ad essere previamente avvisato del compimento dell’atto, dovendo la polizia giudiziaria unicamente avvertire la persona sottoposta alle indagini della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia (articolo 114 delle disposizioni di attuazione del c.p.p.). Se difetta l’avvertimento si si verifica una nullità di ordine generale, ma non assoluta, che, ai sensi dell’articolo 182 comma 2 del c.p.p., deve essere quindi eccepita prima del compimento dell’atto, ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo, onde l’eccezione è tardiva quando è dedotta a distanza di parecchi giorni e in occasione di un primo atto successivo del procedimento” (Cass. pen., sez. IV, 31.10.2012, n. 42485).
“In tema di guida in stato di ebrezza, la nullità derivante dall’omesso avviso all’indagato da parte della polizia giudiziaria che proceda ad effettuare l’alcoltest della facoltà di farsi assistere dal difensore è di natura intermedia e deve ritenersi sanata se non tempestivamente rilevata o se non dedotta prima, ovvero immediatamente dopo, il compimento dell’atto ai sensi dell’art. 182, comma 2 del c.p.p.. Il fatto che si tratti di nullità a regime intermedio, peraltro, non esclude il potere del giudice di rilevarla d’ufficio nei più ampi termini di legge di cui all’art. 180 del c.p.p., nonostante la parte sia decaduta dalla possibilità di eccepirla ai sensi del citato comma 2 dell’art. 182” (Cass. pen., 17.10.2013, n. 42667).