È configurabile il vincolo della continuazione tra il reato associativo e i singoli reati compiuti in attuazione del generico e indeterminato progetto di attività delittuosa che costituisce l’oggetto “sociale” dell’associazione delinquenziale, solo ove in concreto venga fornita la rigorosa prova della previsione dei singoli delitti-fine sin dal momento della costituzione del vincolo associativo (Trib. di Bari, sez. II, 16.07.2012, n. 1558/12, caso “Arkeon”).