Il reato associativo si differenzia dal mero concorso di persone in quanto prevede che il contributo causale alle condotte di reato sia fornito da chi fa parte integrante dell’ente criminoso. In particolare, il vincolo associativo, non può essere circoscritto a uno o più delitti determinati (altrimenti potrebbe parlarsi di semplice concorso nei reati commessi, eventualmente uniti dal vincolo della continuazione, con applicazione delle norme ex art. 110 ss. c.p.), ma deve essere consapevolmente esteso ad un generico programma criminoso (Trib. di Bari, sez. II, 16.07.2012, n. 1558/12, caso “Arkeon”).