Laddove esista un organismo a se stante con finalità criminose che sia pericoloso per la collettività e l’ordinamento per il solo fatto di esistere, è integrato il reato di cui all’art. 416 c.p. a prescindere dai singoli fatti-reato (G.U.P. di Busto Arsizio, 22.02.2005, n. 107, caso “Bestie di Satana”).