DELITTI CONTRO L’ORDINE PUBBLICO – ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE – AFFECTIO SOCIETATIS – ELEMENTO SOGGETTIVO (ART. 416 C.P.)

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Perché possa ritenersi sussistente l’elemento soggettivo in capo al singolo membro dell’associazione, occorrerà accertare la coscienza e volontà del singolo di apportare il contributo richiesto dalla norma incriminatrice. La volontarietà dell’azione dovrà, inoltre, essere accompagnata dalla consapevolezza di partecipare e contribuire attivamente, con il predetto contributo, alla vita dell’associazione e di essere a conoscenza dello scopo e delle finalità del gruppo criminoso. L’elemento soggettivo del delitto consiste, infatti, sia nel dolo generico, sia nel dolo specifico: da un lato il soggetto deve agire volontariamente raffigurandosi, nel momento della commissione del fatto, il vincolo associativo e l’afferenza del suo contributo alle dinamiche criminali del gruppo, dall’altro lato, deve agire con la speciale intenzione di eseguire o far eseguire uno o più delitti (Trib. di Bari, sez. II, 16.07.2012, n. 1558/12, caso “Arkeon”).

 

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“Perché possa essere configurato il reato di cui all’art. 416 c.p. vi deve essere la consapevolezza dei singoli membri in ordine al fatto che con i reati fine stiano perseguendo e realizzando il fine cui l’associazione criminosa tende” (G.U.P. di Busto Arsizio, 22.02.2005, n. 107, caso “Bestie di Satana”).

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