Non può ritenersi integrato il reato di diffamazione se l’offesa si è realizzata attraverso una comunicazione telematica (E Mail), difettando l’elemento della comunicazione con più persone necessario ai fini della sussistenza della fattispecie delittuosa di cui all’art. 595 c.p. (Giudice di pace Milano, 25.07.2013, n. 2033).