DELITTI CONTRO L’INVIOLABILITÀ DEI SEGRETI – VIOLAZIONE, SOTTRAZIONE E SOPPRESSIONE DI CORRISPONDENZA – RAPPORTI FRA CONIUGI (ART. 616 C.P.)

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Principali orientamenti giurisprudenziali

 

“Integra il reato di violazione, sottrazione e soppressione della corrispondenza (art. 616 c.p.), la condotta di colui che sottragga la corrispondenza bancaria inviata al coniuge per produrla nel giudizio civile di separazione; né, in tal caso, sussiste la giusta causa di cui all’art. 616, comma secondo c.p., la quale presuppone che la produzione in giudizio della documentazione bancaria sia l’unico mezzo a disposizione per contestare le richieste del coniuge-controparte, considerato che, ex art. 210 cod. proc. civ., il giudice, può, ad istanza di parte, ordinare all’altra parte o ad un terzo, l’esibizione di documenti di cui ritenga necessaria l’acquisizione al processo” (Cass. pen., n. 585/2014).

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