Il comportamento della persona offesa successivo al fatto consente di verificare la sussistenza o meno del suo consenso al rapporto sessuale: l’assenza di elementi che possano spiegare perché la persona offesa, ove fosse stata consenziente, avrebbe dovuto correre a casa precipitosamente, piangere ininterrottamente davanti all’amica, e, poi, decidere con fatica estrema di parlare con gli agenti di P.G., con i medici del servizio SVS della Clinica ed, infine, in sede di incidente probatorio, consente di escludere il suo consenso e, quindi, di ritenere integrato il reato (Trib. Milano, 20.01.2014, n. 481).