Costituiscono elementi idonei a ritenere escluso qualsivoglia intento calunniatorio in capo alla persona offesa il fatto che la stessa non conoscesse l’imputato, non avesse alcun motivo di rancore nei suoi confronti, non avesse alcun interesse ad accusarlo falsamente di un delitto tanto grave e, da ultimo, il fatto che non si sia costituita parte civile nel processo (Trib. Milano, 20.01.2014, n. 481).
Ciò che entra in gioco ai fini della valutazione dell’attendibilità della persona offesa è la credibilità complessiva del dichiarante (mancanza di interesse a sostenere un’accusa infondata) e l’attendibilità, altrettanto complessiva, del racconto intesa non in senso quantitativo (numero e quantità dei dettagli riferiti) quanto in senso qualitativo (genuinità e logicità intrinseca) (Trib. Milano, 20.01.2014, n. 481).