Il delitto di cui all’art. 570 c.p. è integrato se viene riconosciuta sussistente la volontà di disattendere al proprio dovere di mantenimento, diversamente, nel caso in cui l’imputato provi che la propria situazione di indigenza sia tale da concretizzare un’assoluta impossibilità ad adempiere per cause a lui non imputabili e debitamente documentate, il delitto non potrà considerarsi consumato (Trib. Bergamo, 19.12.2012, n. 3136).