L’obbligo di mantenimento di un figlio non può essere assolto attraverso l’autorizzazione alla riscossione di una polizza assicurativa costituita per garantire la prosecuzione degli studi al minore, poiché la stessa è caratterizzata da diversa finalità e chiamata ad assolvere un diverso compito (Trib. Bergamo, 19.12.2012, n. 3136).
(Fattispecie in cui un padre dopo aver costituito una polizza assicurativa finalizzata a garantire la prosecuzione degli studi del minore, la produceva in giudizio a dimostrazione dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti del provvedimento emesso dal giudice civile).