La condotta sanzionata dall’art. 570, comma 2, c.p. presuppone uno stato di bisogno consistente nella circostanza che l’omessa assistenza deve avere l’effetto di fare mancare i mezzi di sussistenza necessari per la sopravvivenza, situazione che non si identifica né con l’obbligo di mantenimento né con quello alimentare, ma aventi, invece, una portata più ampia (GIP Milano, 28.10.2013).