La condotta sanzionata dall’art. 570, comma 2, c.p. presuppone uno stato di bisogno consistente nella circostanza che l’omessa assistenza deve avere l’effetto di fare mancare i mezzi di sussistenza necessari per la sopravvivenza, situazione che non si identifica né con l’obbligo di mantenimento né con quello alimentare, aventi, invece, una portata più ampia (GIP Milano, 28.10.2013).