Non può ritenersi integrato il reato di maltrattamenti in famiglia nell’ipotesi in cui l’imputato non abbia corrisposto l’assegno di mantenimento alle figlie a causa della precarietà della propria condizione economica, quando tale situazione di indigenza è accompagnata dalla proposizione di un giudizio civile ai fini della revisione dell’assegno di mantenimento. In caso di mutamento della propria condizione economica, infatti, l’obbligato non può limitarsi ad adempiere l’obbligazione in modo parziale ma deve rivolgersi al giudice civile per un adeguamento dell’assegno di mantenimento (Trib. Milano, 24.06.2013, n. 1779).