Il reato di truffa si distingue dall’esercizio abusivo di una professione di cui all’art. 348 c.p. per l’ingiusto profitto. Il profitto ingiusto del reato di truffa non può essere coincidente con quello di tipo patrimoniale acquisito con la condotta, pena la sovrapponibilità tra le due fattispecie (Trib. di Bari, sez. II, 16.07.2012, n. 1558/12, caso “Arkeon”).