Ai fini della sussistenza del reato di truffa l’accusa non può limitarsi a contestare l’infondatezza delle pretese avanzate da una società di recupero crediti nei confronti di un privato, poiché tale elemento può avere rilevanza solamente in sede civile, diversamente la truffa richiede la sussistenza di artifici e raggiri (G.I.P. Udine, 21.01.2013).