La valutazione dell’induzione in errore deve essere sempre effettuata ex post e la grossolanità del raggiro o dell’artificio non esclude la possibilità di successo nei confronti di persona particolarmente vulnerabile. Sarà quindi configurabile il reato di truffa nel caso in cui l’agente, esaltando i suoi poteri divinatori, induca in errore una persona particolarmente indifesa ed esposta, per la propria credulità, a pensare di potersi liberare dai propri mali attraverso l’esorcismo e la magia (Trib. di Bari, sez. II, 16.07.2012, n. 1558/12, caso “Arkeon”).