Uno stesso soggetto può stare in giudizio in qualità di parte civile e di responsabile civile in quanto la sua presenza nel processo come responsabile civile si fonda su un differente titolo – in particolare sulla responsabilità della società quale datrice di lavoro dell’imputato. La diversità dei titoli esclude la possibilità di una situazione di incompatibilità tra le due posizioni (Trib. Grosseto, 17.07.2013, c.d. caso “Naufragio Costa Concordia”).