L’eccezione di carenza di legittimazione è infondata qualora la richiesta di costituzione di parte civile sia stata avanzata da persona che – in quanto facente parte dei passeggeri della nave coinvolta nel naufragio – adduca legittimamente un danno causalmente riferibile alle condotte criminose in giudizio, indipendentemente dalla ricorrenza di una lesione non immediatamente accertata dall’organo inquirente ovvero solo successivamente emersa (Gup Grosseto, 17.04.2013, c.d. caso “Naufragio Costa Concordia”).