CONTRAVVENZIONI DI POLIZIA – MOLESTIA O DISTURBO ALLE PERSONE – ELEMENTO DELLA PETULANZA (ART. 660 C.P.)

Studio Legale Penalisti Associati > Le Sentenze > Contravvenzioni di polizia > CONTRAVVENZIONI DI POLIZIA – MOLESTIA O DISTURBO ALLE PERSONE – ELEMENTO DELLA PETULANZA (ART. 660 C.P.)

Principali orientamenti giurisprudenziali

 

Il reato di cui all’art. 660 c.p. è caratterizzato da un’insistente ed inopportuna interferenza nell’altrui sfera di libertà, produttiva di una fastidiosa intromissione nella vita privata della vittima e, quindi, della molestia e del disturbo che sono conseguenze connesse alla petulanza della condotta (Cass. pen., sez. I, 27.11.2008, n. 46231).

 

Ai fini della configurabilità del reato di molestie previsto dall’art. 660 c.p., per petulanza si intende un atteggiamento di arrogante invadenza e di intromissione continua ed inopportuna nell’altrui sfera di libertà. Ne consegue che la pluralità delle azioni petulanti costituisce elemento costitutivo del reato e non è, quindi, riconducibile all’ipotesi del reato continuato (Cass. pen., sez. I, 13.03.2008,. n. 17308).

 

La contravvenzione prevista dall’articolo 660 c.p., richiedendo che l’agente sia mosso da petulanza o da altro biasimevole motivo, suppone il dolo specifico, consistente, come in precedenza detto, nella volontà di interferire inopportunamente nell’altrui sfera di libertà (Cass. pen., sez. I, 8.05.2012, n. 25033).

 

Ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all’art. 660 c.p., per “petulanza” non può che intendersi un atteggiamento di insistenza eccessiva e perciò fastidiosa, arrogante invadenza e di intromissione continua e inopportuna nell’altrui sfera; in questa prospettiva derivandone che non possa costituire espressione di petulanza nel senso anzidetto l’effettuazione di due soli contatti telefonici (Cass. pen., sez. V, 27.09.2007, n. 40748).

 

Ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all’art. 660 c.p., per “petulanza” si deve intendere un atteggiamento di arrogante invadenza e di intromissione continua e inopportuna nell’altrui sfera di libertà (Cass. pen., 24.04.2008, Gerli).

 

Con il termine petulanza si indica un modo di agire insistente, pressante, ostinato e indiscreto  (Cass. pen., 17.07.2008, n. 29971). 

Categorie