ABUSO EDILIZIO – OPERE ESEGUITE IN ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE O IN DIFFORMITÀ DA ESSA – MANCATO INCREMENTO DI VOLUME O DI SUPERFICIE UTILE – ESIMENTE (ARTT. 181, COMMA 1, (IN RELAZIONE ALL’ART. 142, COMMA 1, LETT. F), E 146), 181 TER, LETT. A) D.LGS. 42/2004)

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Qualora la realizzazione di un nuovo manufatto non abbia determinato un incremento né della superficie utile, né del volume rispetto alla situazione esistente prima dell’inizio di lavori di ristrutturazione del cespite, devono ritenersi sussistenti tutti gli elementi per l’accertamento positivo della compatibilità paesaggistica rilasciata e la condotta dell’imputato deve ritenersi rispettosa dei limiti di cui all’art. 181 ter, lett. a) del d.lgs. 42 del 2004 che prevede l’inapplicabilità del comma 1 del medesimo articolo e, quindi, l’estinzione del reato (Trib. Vigevano, 18.03.2014, n. 391).

 

Ai fini di valutare se vi è stato aumento di volume o di superficie utile e, quindi, integrazione del reato di cui all’art. 181, comma 1 del d.lgs. 42 del 2004, laddove i lavori di ristrutturazione si inseriscano in un più ampio intervento già in atto, occorre prendere in considerazione la situazione esistente prima dell’inizio dei lavori di ristrutturazione del cespite (Trib. Vigevano, 18.03.2014, n. 391).

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