VALUTAZIONE DELLA PROVA – TESTIMONIANZA DIRETTA E INDIRETTA – DELITTI CONTRO LA LIBERTA’ INDIVIDUALE – ATTI SESSUALI CON MINORENNE (ARTT. 192, 195 C.P.P., ART. 609 QUATER C.P.)

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Ai fini della valutazione della sussistenza del reato di violenza sessuale su un minore assumono rilevanza, accanto alle dichiarazioni dello stesso, anche quelle che provengano da soggetti adulti che, in ragione del ruolo genitoriale ricoperto o di un ruolo professionale specifico, sono in grado di portare un significativo contributo alla ricostruzione dei fatti. La testimonianza diretta del minore, insieme con quelle indirette dei genitori, concorrono, in eguale misura a comporre il quadro probatorio di riferimento sul quale il giudice è chiamato a fondare il proprio convincimento. Ciò nonostante, la deposizione della persona offesa potrebbe essere assunta anche da sola, come prova della responsabilità del prevenuto, purché venga sottoposta ad indagine positiva circa la sua attendibilità. Alle dichiarazioni della persona offesa non si applicano, infatti, le regole di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 192 c.p.p., in quanto non occorre, per poterle porre a fondamento della decisione, che esse siano valutate unitamente ad altri elementi di prova in grado di confermarne l’attendibilità e, pertanto, non si richiede la presenza dei cosiddetti riscontri esterni. Tale conclusione non muta anche quando vengono in rilievo le dichiarazioni di minori ( Trib. Bergamo, 3.05. 2006, n. 998).

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