Non può essere condannato per il reato di cui all’art. 216 L. 267/1942 colui che, ignorando la provenienza illecita delle somme distratte dalla fidanzata, socia e amministratrice di fatto della società dichiarata fallita, abbia tratto beneficio da tali somme; (nel caso di specie il denaro era stato utilizzato per l’acquisto di un appartamento intestato all’imputato comunque assolto per ignoranza sulla illecita provenienza delle somme distratte dalla compagna; Trib. Monza, 15.06.2012, n. 1723).