La concessione in appello delle attenuanti generiche e la conseguente riduzione di pena non incidono in modo diretto sulle esigenze cautelari. Se le esigenze cautelari che hanno comportato l’applicazione della custodia in carcere rimangono immutate, a prescindere dai criteri ex art. 133 c.p. che hanno comportato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, l’unica misura idonea deve ritenersi quella della inizialmente disposta (Corte d’Appello di Milano, 27.04.2012).