Non può ritenersi realizzato il reato di maltrattamenti in famiglia nell’ipotesi in cui le condotte poste in essere dall’imputato siano inquadrabili in un contesto di conflittualità di coppia e di incompatibilità reciproca tali da escludere la sussistenza di una volontà unitaria di sopraffazione e prevaricazione idonea a creare uno stato penoso di vita che deve caratterizzare invece il reato di cui all’art. 572 c.p. Il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice è, infatti, costituito dall’integrità fisica e dal patrimonio morale della persona; l’offesa si deve, pertanto, concretizzare in reali vessazioni non essendo sufficienti semplici litigi. (Fattispecie nella quale, a seguito di querela presentata dalla ex compagna, veniva assolto l’imputato dal reato di maltrattamenti poiché dal dibattimento emergeva un rapporto caratterizzato da reciproche discussioni e recriminazioni e non da reali prevaricazioni e vessazioni poste in essere dall’imputato nei confronti della persona offesa; Trib. Milano 13.06.2012, n. 6590).