DELITTI CONTRO L’ORDINE PUBBLICO – ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE – AFFECTIO SOCIETATIS – CONDOTTA DEL PARTECIPE (ART. 416 C.P.)

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In tema di reati associativi, la condotta del singolo si deve risolvere in una stabile “adesione”, nel senso di “messa a disposizione”, di “impegno” a prestare la propria opera a favore dell’organizzazione ove e quando necessario e ad un semplice comando della stessa. Una volta acclarata la sussistenza di tale adesione impegnativa e solenne, di disponibilità assicurata in forma stabile e continuativa, non è necessario andare alla ricerca di comportamenti specifici nei quali tale intento di permanente disponibilità si sia concretamente manifestato (Trib. di Bari, sez. II, 16.07.2012, n. 1558/12, caso “Arkeon”).

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