La sovrapponibilità del prezzo di acquisto del presunto prodotto contraffatto a quello di mercato, unitamente al fatto che la società indagata non aveva mai avuto contezza del reale volume del prodotto avendo operato con la società venditrice telefonicamente o per posta elettronica, vale ad escludere la sussistenza dell’elemento psicologico in capo alla società estera che ha messo in vendita il presunto prodotto contraffatto. (Nel caso di specie venivano commercializzate da una società italiana bottiglie di alcoolici che riportavano in etichetta il formato di 70 cl, avendo però un volume reale di 75 cl. La società indagata aveva acquistato la merce da una società spagnola che a sua volta aveva importato i beni dagli Stati Uniti d’America sino, risalendo la catena commerciale, al Guatemala. Nel corso del procedimento è stato provato che i beni incriminati erano in realtà destinati al mercato americano (ove il formato reale è consentito) ma sono state importate dalla società spagnola in Europa per essere commercializzate in Italia, la quale la quale si era premurata di nascondere il reale valore di 75 cl e rappresentando nei documenti di trasporto quello falso di 70 cl. Per tali motivi, ed in particolare perché la merce veniva importata per franco magazzino senza pertanto un controllo materiale da parte della società indagata, quest’ultima è stata ritenuta estranea al reato (G.I.P. di Treviso, 31.10.2008).