DELITTI CONTRO L’ECONOMIA – CONTRAFFAZIONE – VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI – ELEMENTO OGGETTIVO (ARTT. 473, 517 C.P.)

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La comprovata originaria destinazione di prodotti che rechino in etichetta un formato diverso dal reale volume dei prodotti stessi provenienti dal mercato estero, vale ad escludere la presunta non originarietà del bene e quindi l’integrazione dell’elemento oggettivo del reato di cui all’art. 473 c.p.. (Nel caso di specie venivano commercializzate da una società italiana bottiglie di alcoolici che riportavano in etichetta il formato di 70 cl, avendo però un volume reale di 75 cl. La società indagata aveva acquistato la merce da una società spagnola che a sua volta aveva importato i beni dagli Stati Uniti d’America sino, risalendo la catena commerciale, al Guatemala. Nel corso del procedimento è stato provato che i beni incriminati erano in realtà destinati al mercato americano (ove il formato reale è consentito) ma sono state importate dalla società spagnola in Europa per essere commercializzate in Italia, la quale la quale si era premurata di nascondere il reale valore di 75 cl e rappresentando nei documenti di trasporto quello falso di 70 cl. Per tali motivi, la società italiana che era stata indagata per contraffazione è stata ritenuta estranea al reato (G.I.P. di Treviso, 31.10.2008).

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