Il complessivo ed enorme degrado e l’inadeguatezza delle condizioni di vita familiare e sociale e, in particolare, la difficoltà dell’imputato a percepire che non sussista un diritto assoluto del coniuge al compimento di atti sessuali anche contro la volontà dell’altro coniuge, non riducono l’oggettiva gravità delle sue condotte ma, sotto il profilo soggettivo, inducono a proporzionare la pena attraverso lo strumento delle attenuanti generiche (Corte d’Appello di Milano, 13.04.2012, n. 2498).