Ai fini della revoca della misura di sicurezza personale detentiva dell’ospedale psichiatrico non può essere ritenuto sufficiente un quadro clinico che attesti un progressivo miglioramento nell’ipotesi in cui emerga altresì l’assenza di consapevolezza della malattia, l’incapacità a compiere un adeguato esame della realtà e la presenza di rabbia come espressione di un’aggressività non ancora elaborata. (Nel caso di specie, veniva rigettata l’istanza di revoca della misura di sicurezza dell’ospedale psichiatrico giudiziario nei confronti di una madre internata per il delitto di omicidio doloso con l’aggravante di aver commesso il fatto in danno della figlia minore ed assolta per vizio totale di mente; Trib. di Sorveglianza Milano, 29.09.2004, n. 1690.)