DELITTI CONTRO LA PERSONA – OMICIDIO DOLOSO CON L’AGGRAVANTE DI AVER COMMESSO IL FATTO CONTRO LA FIGLIA – MISURA DI SICUREZZA DELL’OSPEDALE PSICHIATRICO ( ARTT. 222, 575, 577 C.P.)

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La durata della misura di sicurezza del ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario deve essere proporzionata all’entità del fatto, tenendo conto della pena astrattamente prevista per il reato commesso e di tutte le aggravanti ed attenuanti incidenti sulla gravità del fatto stesso. (Fattispecie nella quale, trattandosi del delitto di omicidio doloso con l’aggravante di aver commesso il fatto contro la figlia, veniva assolta l’imputata perchè non imputabile per vizio totale di mente al momento del fatto e veniva applicata la misura di sicurezza dell’ospedale psichiatrico giudiziario per una durata minima di 10 anni; G.U.P. Milano, 20.03.2003, n. 605.)

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