Qualora il soggetto che abbia installato strumenti di ripresa visiva o sonora nel domicilio della persona offesa sia contitolare dello stesso, l’integrazione del reato è esclusa. Il reato di interferenze illecite nella vita privata richiede, infatti, quale elemento materiale, il procurarsi indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata che si svolgono nei luoghi indicati nell’art. 614 c.p. (che incrimina il reato di violazione di domicilio) ed è quindi strettamente collegato all’altruità dell’abitazione o del luogo di privata dimora o delle appartenenze di essi, con esclusione delle aree condominiali, ricadenti nell’utilizzabilità di un numero indifferenziato di persone e non nella sfera di privata dimora (G.I.P. di Milano, 20.04.2009).
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