Il reato di diffamazione ai sensi dell’art. 595 c.p. è integrato quando unitamente all’elemento oggettivo dell’offensività rinvenibile nel tenore delle frasi, vi sia quello soggettivo costituito dalla coscienza e volontà di recare offesa all’altrui dignità morale comunicando con più persone (Giudice di pace di Erba, 13.07.2011, n. 85).