La nozione di atti sessuali rilevabile per la configurazione del reato comprende tutti quegli atti idonei a compromettere la libera determinazione della sessualità del soggetto passivo, con invasione nella sua sfera sessuale, realizzata non solo attraverso un rapporto carnale vero e proprio, ma anche attraverso atti e atteggiamenti coinvolgenti gli organi genitali, nonché, altre parti anatomiche, c.d. “erogene” che normalmente e notoriamente sono oggetto di concupiscenza sessuale (G.I.P. di Pesaro, 6.03.2010).