L’attenuante della minore gravità di cui al terzo comma dell’art. 609 quater c.p. deve essere correlata, non solo all’episodio in sé e per sé considerato ma anche all’intero contesto soggettivo ed ambientale, nonché alle conseguenze che ne sono derivate, sulla base dei criteri delineati dall’art. 133 c.p.; ( nel caso di specie non era stata riconosciuta l’attenuante della minore gravità tenuto conto delle conseguenze che la condotta abusante, consistita nell’introduzione di un dito nella vagina della minore, aveva recato all’integrità fisio-psichica della stessa che dopo il fatto aveva tentato il suicidio; Trib. Bergamo, 3.05.06, n. 998 ).