Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 572 cp. deve considerarsi “famiglia” ogni consorzio di persone fra le quali, per strette relazioni e consuetudini di vita, siano sorti rapporti di assistenza e solidarietà senza la necessità della convivenza e della coabitazione (Trib. Bergamo, 19.12.2012, n. 3136).