CONTRAVVENZIONI – MOLESTIA O DISTURBO ALLE PERSONE – TRATTAMENTO SANZIONATORIO (ART. 660 C.P.)

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In ordine al reato di cui all’art. 660 c.p. è esclusa la contestazione ex art. 81 c.p.v., c.p. in quanto il reato di molestie o disturbo delle persone, pur non essendo per sua natura necessariamente abituale in quanto può essere realizzato anche con una sola azione di disturbo o di molestia, può assumere tale forma incompatibile con la continuazione allorché non sia stata tanto la modalità delle condotte poste in essere, quanto la loro reiterazione assillante a determinare l’effetto pregiudizievole dell’interesse tutelato (Trib. Novara, 20.07.2010, n. 3520).

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