CONTRAVVENZIONI – MOLESTIA O DISTURBO ALLE PERSONE – CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE (ART. 660 C.P.)

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Il fatto che l’imputato sia fortemente scosso per la fine della relazione sentimentale con la p.o. non può valere a giustificare continue telefonate sulle utenze fisse e mobili (nel caso di specie, l’imputato, con il pretesto di parlare con la figlia, telefonava ripetutamente alla ex compagna con l’esclusivo fine di conoscere gli impegni e gli spostamenti della stessa;  Trib. Novara, 20.07.2010, n. 3520).

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