Il fatto che l’imputato sia fortemente scosso per la fine della relazione sentimentale con la p.o. non può valere a giustificare continue telefonate sulle utenze fisse e mobili (nel caso di specie, l’imputato, con il pretesto di parlare con la figlia, telefonava ripetutamente alla ex compagna con l’esclusivo fine di conoscere gli impegni e gli spostamenti della stessa; Trib. Novara, 20.07.2010, n. 3520).